(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del
                          29 gennaio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 6 del 2001
    1.  Dopo  il  comma  19-bis  dell'art.  6  della  legge regionale
24 aprile 2001, n. 6, concernente "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)
introdotto dall'art. 1 della legge regionale 19 giugno 2001, n. 8, e'
aggiunto il seguente:
    "19-ter.  -  Fino  al 31 dicembre 2002, le disposizioni di cui al
comma   19,   non   si  applicano  ai  rifiuti  sanitari  di  origine
extraregionale  destinati  all'incenerimento  in  impianti ubicati in
Sardegna,  regolarmente  autorizzati  e  gia'  operanti  alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge; il quantitativo annuo di
rifiuti  di provenienza extraregionale smaltiti tramite incenerimento
da  ogni singolo impianto non puo' essere superiore a quello smaltito
tramite incenerimento dallo stesso impianto nell'anno 2000. Le ceneri
dei  rifiuti  di provenienza extraregionale devono essere smaltite in
discariche  monomateriali  destinate prevalentemente allo smaltimento
dei   residui   dell'incenerimento  oppure  mediante  smaltimento  in
discariche  ubicate  al  di  fuori  del  territorio  regionale.  Tale
disposizione  in  deroga  temporanea  e' finalizzata a consentire gli
adeguamenti  necessari  da apportare agli impianti di smaltimento dei
predetti  rifiuti speciali, al fine di consentire la diversificazione
dei trattamenti in funzione dei soli rifiuti di origine regionale, ed
eventualmente, per realizzare produzioni energetiche alternative.".
    2.  Dopo il comma 35 del medesimo art. 6 della legge regionale n.
6, del 2001, e' aggiunto il seguente:
    "35-bis.  -  Al  fine  della  accelerazione della spesa, le somme
disponibili  e  in  conto  competenza  e  nel  conto  dei residui dei
capitoli  ricompresi  nella  UPB  S01.018  possono  essere utilizzate
nell'anno  2002,  senza il vincolo della destinazione di provenienza,
per  l'attuazione  degli  adempimenti gia' di competenza dell'ufficio
speciale  per  l'occupazione  (di  cui alla legge regionale 30 giugno
1993,  n.  27)  assegnati  con  decreto  del  presidente della giunta
regionale  24  ottobre 2001, n. 115, al "Servizio degli interventi in
materia  di  occupazione  e sviluppo del partenariato della direzione
generale  della  presidenza della giunta, che ne cura i relativi atti
di spesa.".