(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 6 del 2001 1. Dopo il comma 19-bis dell'art. 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001) introdotto dall'art. 1 della legge regionale 19 giugno 2001, n. 8, e' aggiunto il seguente: "19-ter. - Fino al 31 dicembre 2002, le disposizioni di cui al comma 19, non si applicano ai rifiuti sanitari di origine extraregionale destinati all'incenerimento in impianti ubicati in Sardegna, regolarmente autorizzati e gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; il quantitativo annuo di rifiuti di provenienza extraregionale smaltiti tramite incenerimento da ogni singolo impianto non puo' essere superiore a quello smaltito tramite incenerimento dallo stesso impianto nell'anno 2000. Le ceneri dei rifiuti di provenienza extraregionale devono essere smaltite in discariche monomateriali destinate prevalentemente allo smaltimento dei residui dell'incenerimento oppure mediante smaltimento in discariche ubicate al di fuori del territorio regionale. Tale disposizione in deroga temporanea e' finalizzata a consentire gli adeguamenti necessari da apportare agli impianti di smaltimento dei predetti rifiuti speciali, al fine di consentire la diversificazione dei trattamenti in funzione dei soli rifiuti di origine regionale, ed eventualmente, per realizzare produzioni energetiche alternative.". 2. Dopo il comma 35 del medesimo art. 6 della legge regionale n. 6, del 2001, e' aggiunto il seguente: "35-bis. - Al fine della accelerazione della spesa, le somme disponibili e in conto competenza e nel conto dei residui dei capitoli ricompresi nella UPB S01.018 possono essere utilizzate nell'anno 2002, senza il vincolo della destinazione di provenienza, per l'attuazione degli adempimenti gia' di competenza dell'ufficio speciale per l'occupazione (di cui alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27) assegnati con decreto del presidente della giunta regionale 24 ottobre 2001, n. 115, al "Servizio degli interventi in materia di occupazione e sviluppo del partenariato della direzione generale della presidenza della giunta, che ne cura i relativi atti di spesa.".